Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo Decreto-Legge che riforma le modalità di individuazione delle aree idonee all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (FER).
Il provvedimento aggiorna in modo significativo la disciplina vigente, definendo criteri nazionali uniformi e vincolanti per la selezione delle aree e introducendo, nella sua versione più recente, un articolo specifico dedicato agli impianti agrivoltaici. L’intervento legislativo si è reso necessario dopo l’annullamento da parte del TAR Lazio del precedente decreto sulle aree idonee, con l’obiettivo di garantire coerenza tra le normative regionali e quelle statali e di assicurare il rispetto degli obiettivi del PNRR.
Aree idonee su terraferma
Il decreto definisce un elenco di siti considerati automaticamente idonei alla realizzazione di impianti FER. Tra questi:
1. Siti di ripotenziamento
Aree già occupate da impianti eolici o fotovoltaici dove si effettuano interventi di modifica o ricostruzione, con un incremento massimo del 20% dell’area occupata.
Nota: per il fotovoltaico a terra in aree agricole non è consentita alcuna variazione dell’area.
2. Siti degradati o dismessi
Comprendono:
- aree sottoposte a bonifica (D.Lgs. 152/2006),
- cave e miniere dismesse o degradate,
- discariche chiuse o ripristinate.
3. Infrastrutture pubbliche
Sono inclusi i siti nella disponibilità:
- del Gruppo Ferrovie dello Stato italiane,
- dei gestori di infrastrutture ferroviarie,
- delle concessionarie autostradali,
oltre ai beni del demanio statale e militare.
Criteri specifici per fotovoltaico e biometano
Fotovoltaico
Sono considerate idonee le:
- aree agricole situate entro 350 metri da stabilimenti industriali con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- aree entro 300 metri dalla rete autostradale;
- coperture e pertinenze di edifici, aree industriali/logistiche/direzionali;
- superfici di invasi idrici e laghi di cave dismesse.
Biometano
Sono idonee:
- aree agricole entro 500 metri da zone industriali;
- aree agricole entro 500 metri da impianti industriali sottoposti ad AIA.
Fotovoltaico a terra nelle aree agricole: ammissibilità limitata
L’installazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra in area agricola è consentita solo in casi specifici:
- siti di ripotenziamento (senza incremento dell’area occupata),
- cave e miniere dismesse o degradate,
- discariche chiuse,
- aree ferroviarie, autostradali e aeroportuali,
- fasce di rispetto: 350 metri da stabilimenti AIA e 300 metri dalle autostrade.
Tali restrizioni non si applicano:
- ai progetti per Comunità Energetiche Rinnovabili (CER),
- ai progetti finanziati dal PNRR e dal PNC.
Impianti agrivoltaici: sempre consentiti in area agricola
Il decreto riconosce l’agrivoltaico come tecnologia privilegiata: esso è sempre autorizzabile nelle aree agricole, a condizione che i moduli fotovoltaici siano installati in posizione rialzata e compatibili con lo svolgimento delle attività agricole o pastorali.
Questa disposizione rappresenta una deroga significativa rispetto ai limiti imposti al fotovoltaico tradizionale a terra.
Competenze regionali e limiti quantitativi
Le Regioni e le Province autonome avranno 120 giorni per individuare ulteriori aree idonee, con legge regionale, nel rispetto degli obiettivi nazionali al 2030.
Il decreto impone criteri uniformi:
- No ai divieti generalizzati
Le Regioni non possono introdurre divieti astratti all’installazione di impianti FER. - Limiti alle superfici agricole
Le aree agricole dichiarate idonee devono essere comprese tra lo 0,8% e il 3% della Superficie Agricola Utilizzata (SAU). - Fasce di rispetto paesaggistiche uniformi
- Eolico: limite massimo di 3 km dai beni tutelati.
- Fotovoltaico: limite massimo di 500 metri.
Nelle aree idonee, l’iter autorizzativo è semplificato: il parere paesaggistico diventa obbligatorio ma non vincolante e i tempi dell’Autorizzazione Unica si riducono di un terzo.
Aree a mare e siti UNESCO
Impianti offshore
Sono idonee:
- le aree individuate dai piani di gestione dello spazio marittimo,
- le piattaforme petrolifere dismesse e le zone entro due miglia nautiche da esse,
- i porti, per impianti eolici fino a 100 MW.
Zone UNESCO
All’interno delle aree di protezione dei siti UNESCO è consentita esclusivamente l’installazione di impianti rientranti nel regime di attività libera (allegato A del Testo Unico Rinnovabili).
Piattaforma digitale nazionale
Il decreto disciplina inoltre la creazione di una piattaforma digitale dedicata al monitoraggio delle aree idonee, comprensiva di un contatore della SAU utilizzata, allo scopo di supportare Regioni e amministrazioni nelle attività di pianificazione.





